Art. 18.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

      1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato «agente»;

          b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali, e di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono incompatibili e in nessun caso le due funzioni possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma societaria né attraverso compartecipazioni.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro, diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
      4. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di idoneità effettuato secondo

 

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i criteri definiti dalla commissione di cui al comma 5.
      5. È istituita, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione deputata alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, nonché alla tenuta del registro di cui al comma 3, alla vigilanza sull'attività degli iscritti secondo i princìpi di uno specifico codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è disciplinata con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è composta da:

          a) un magistrato, con funzioni di presidente;

          b) due rappresentanti degli agenti, uno per categoria, eletti tra gli iscritti al registro;

          c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          e) due musicisti di chiara fama nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali operanti in diversi settori dell'attività musicale.

      6. È interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma 3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
      7. È fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.
      8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisca la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato.

 

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      9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
      10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3. Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
      11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di produttore è punito con un'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.